Delitto di cui all’articolo 570 Cp - Mezzi di sussistenza e concetto civilistico di “alimenti”
22/09/2004 Delitto di cui all’articolo 570 Cp - Mezzi di sussistenza e concetto civilistico di “alimenti” - Mancato versamento dell'assegno all'ex coniuge Inadempimento per causa reale e momentanea
Penale - Delitto di cui all’articolo 570 Cp - Mezzi di sussistenza e concetto civilistico di “alimenti” - Mancato versamento dell'assegno all'ex coniuge Inadempimento per causa reale e momentanea (Cassazione – Sezione sesta penale (up) – sentenza 8 luglio-22 settembre 2004 – n. 37137)Fatto e diritto
La Corte d’appello di Genova, con sentenza 11 dicembre 2003, riformando in parte quella in data 7 febbraio 200 del Tribunale della stessa città, riduceva la pena inflitta a Mxxxxxx Alessandro, dichiarato colpevole del delitto di cui all’articolo 570 Cp, a giorni venti di reclusione, sostituiti con giorni quaranta di libertà controllata, e concedeva i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna.
La pronuncia di colpevolezza del Mxxxxxx riguarda, in particolare, l’avere fatto mancare alla moglie separata, Grillo Anna Maria, i mezzi di sussistenza nel periodo compreso tra il novembre 1996 e il gennaio 1997.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sua capacità reddituale e alla sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa.
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che l’elemento materiale del delitto di cui all’articolo 570/2° n. 2 Cp, contestato in fatto all’imputato, consiste nel fare mancare ai soggetti in esso indicati i “i mezzi di sussistenza”, che, per consolidata giurisprudenza, vanno individuati in ciò che è strettamente indispensabile alla vita, come il vitto, l’abitazione, i canoni per le ordinarie utenze, i medicinali, il vestiario, le spese per l’istruzione dei figli. I mezzi di sussistenza non si identificano con il concetto civilistico di “alimenti” poiché in quest’ultima nozione rientra anche ciò che è soltanto utile o che è conforme alla condizione dell’alimentando oltre che proporzionale alle sostanze dell’obbligato. Non sussiste, poi, alcuna correlazione tra mezzi di sussistenza e l’assegno di mantenimento fissato dal giudice civile in sede di separazione.
La mancata o la minore corresponsione dell’assegno stabilito dal giudice civile, infatti, non è sufficiente di per sé a dimostrare la responsabilità penale se non è accompagnata dalla prova che in ragione della omissione, siano venuti meno i mezzi di sussistenza all’avente diritto, tanto che il provvedimento del giudice civile non fa stato nel giudizio penale né in ordine alle condizioni dell’obbligato, né per ciò che riguarda lo stato di bisogno dell’avente diritto. Per la configurabilità del reato in esame, deve dimostrarsi la sussistenza, in concreto, del duplice requisito dello stato di bisogno dell’avente diritto e della capacità economica dell’obbligato di fornire al primo i mezzi indispensabili per vivere.
Ciò posto, va rilevato che la Corte di merito si è limitata a prendere atto della circostanza che l’imputato, nel circoscritto periodo compreso tra il novembre 1996 e il gennaio 1997, aveva provveduto a pagare il canone di locazione dell’appartamento occupato dalla moglie (lire 1.700.000 mensili), alla quale, però, non aveva versato altro, nonostante il giudice civile avesse stabilito un assegno mensile di lire 6.000.000, e da ciò ha dedotto che l’avente diritto, disponendo unicamente di una pensione mensile di lire 600.000, era venuta a trovarsi in stato di bisogno; ha aggiunto, inoltre, che, se pure l’imputato aveva dimostrato di essersi venuto a trovare, nel periodo in contestazione, in difficoltà economiche, queste non avevano comunque costituito un insormontabile ostacolo per tenere fede ai propri obblighi, anche perché la situazione patrimoniale complessiva gli avrebbe consentito, anche ricorrendo alla dismissione di alcuni beni, di procurarsi una certa liquidità.
Tale trama argomentativi, apparentemente logica, pecca in realtà di superficialità, non approfondisce l’analisi della concreta fattispecie e dà per provato ciò che, invece, deve essere rigorosamente dimostrato, finendo per rivelarsi assolutamente inadeguata a sorreggere la conclusione alla quale perviene.
Riassuntivamente vanno fatti i seguenti rilievi, dai quali non può prescindersi e ai quali deve pur essere data una risposta, in un quadro valutativo complessivo del caso in esame:
- pacificamente il Mxxxxxx, fino a tutto l’ottobre 1996, aveva provveduto a versare alla moglie, sulla quale non gravava – come si è detto – alcuna spesa per l’alloggio, la non modesta somma mensile di lire 3.500.000, certamente sufficiente, anche se inferiore a quella stabilita dal giudice della separazione, per fronteggiare le esigenze quotidiane di vita e accumulare, con una gestione oculata, un certo risparmio;
- la donna disponeva comunque di un reddito proprio, sua pure modesto, di lire 600.000 mensili;
- il Mxxxxxx aveva comunque assicurato alla moglie, nel periodo in contestazione, l’alloggio, provvedendo a pagare l’elevato canone mensile di lire 1.700.000 e non può essere sottaciuto che tale esborso è certamente sovradimensionato rispetto all’obbligo, penalmente rilevante, di assicurare all’avente diritto il soddisfacimento delle sole esigenze primarie di vita (e tra queste non rientra certo un alloggio di lusso);
- l’inadempimento del Mxxxxxx, secondo la ricostruzione del giudice a quo, era rimasto circoscritto a soli tre mesi e tale circostanza non può essere enucleata dal contesto generale della vicenda, per inferirne automaticamente il giudizio di colpevolezza, ma deve essere apprezzata e valutata in tale contesto, nel senso che vanno acquisiti elementi specifici che dimostrino l’effettivo stato di bisogno in cui, proprio in quei tre mesi, era venuta a trovarsi la Grillo, la quale fino all’ottobre 1996 aveva potuto comunque disporre di non trascurabile liquidità fornitale dal marito;
- né va sottovalutato il momento di grave difficoltà economica in cui era venuto a trovarsi il Mxxxxxx e del quale ha dato atto lo stesso giudice di merito (non era stato in grado neppure di corrispondere gli stipendi ai propri dipendenti); l’inadempimento nei confronti della moglie può essere stato conseguenza diretta di tale oggettiva situazione di diff8icoltà e non di una scelta volontaria; né vale obiettare che la dismissione di qualche immobile gli avrebbe consentito di recuperare una certa liquidità e di onorare il proprio obbligo, dovendosi anche considerare, in contrario, che il breve arco temporale in contestazione appare poco compatibile con una dismissione patrimoniale, che – di norma – richiede tempi più lunghi.
Quanto evidenziato incide in maniera decisiva sull’aspetto penale della vicenda, rimanendo logicamente impregiudicate le ragioni della Grillo sul piano civilistico.
L’impugnata sentenza, pertanto, va annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che dovrà rivalutare il caso, tenendo conto dei rilievi di cui innanzi e, ai fini di un’eventuale prescrizione del reato, anche dei periodi di sospensione del termine prescrizionale per effetto di rinvii o sospensioni del dibattimento per impedimento o su richiesta dell’imputato o del suo difensore (sezioni unite, 28 novembre 2001, Cremonese).
PQM
Annulla l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio.