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Giurisdizione del giudice amministrativo – Cass. n. 4871/2022

Responsabilità civile - amministrazione pubblica - danno causato dai dipendenti della p.a. nell'esercizio delle funzioni - Azione della P.A. per la restituzione di somme indebitamente percepite dal pubblico dipendente - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Giudizio promosso dinanzi alla Corte dei conti per i medesimi fatti materiali - Irrilevanza - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Esclusione - Ragioni.

 

La giurisdizione del giudice amministrativo, sulla domanda proposta dalla P.A. per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, sussiste anche nel caso in cui sia stata contemporaneamente avviata l'azione di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti per i medesimi fatti materiali, attesa la assoluta autonomia tra le due azioni che, presentando presupposti diversi, avendo, la prima, una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno e, la seconda, una funzione prevalentemente sanzionatoria, sono reciprocamente indipendenti, senza che possa prospettarsi una violazione del principio del "ne bis in idem".

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 4871 del 15/02/2022 (Rv. 663851 - 01)

 

Corte

Cassazione

4871

2022