Danni da allagamento ad immobili – Cass. n. 4588/2022
Responsabilità' civile - cose in custodia - incendio - obbligo di custodia - Danni da allagamento ad immobili - Precipitazioni atmosferiche - Caso fortuito – Configurabilità - Condizioni - Diligenza del custode e funzionalità dei sistemi di deflusso - Rilevanza – Esclusione - Fattispecie.
Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nella valutazione della riconducibilità dell'evento atmosferico all'esimente del caso fortuito, aveva attribuito rilievo alla mancanza di prova riguardo alla diligenza del custode nella manutenzione dei sistemi di deflusso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4588 del 11/02/2022 (Rv. 663781 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051