Responsabilita' civile - padroni, committenti e imprenditori Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36399 del 29/12/2023 (Rv. 669762 - 01)
Appalto (contratto di) - responsabilita' - del committente - Danni causati a terzi dall'appaltatore - Responsabilità concorrente del committente - Presupposti - Culpa in eligendo del committente o esecuzione di sue direttive inderogabili - Necessità - Relativo accertamento - Attribuzione al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive, costituendo l'accertamento della sussistenza di tali circostanze un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità ove correttamente motivata.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36399 del 29/12/2023 (Rv. 669762 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_2043