Obbligazioni in genere - solidarietà' - regresso - Fatto illecito in concorso - Responsabilità del terzo per il fatto di uno dei concorrenti - Regresso - Misura della responsabilità - Corrispondenza con la quota ascrivibile alla colpa del soggetto per il quale il terzo debba rispondere - Sussistenza.
Qualora il danno sia imputabile alla concorrente condotta colposa, diversamente graduata, di più persone, la responsabilità del soggetto tenuto a rispondere, a titolo oggettivo, del fatto di uno dei concorrenti si determina, ai fini del regresso ex art. 2055, comma 2, c.c., sulla base della misura di quella di quest'ultimo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 36613 del 30/12/2023 (Rv. 669751 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_2055