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disciplina delle locazioni di immobili urbani‭ (‬legge‭ ‬27‭ ‬luglio‭ ‬1978‭ ‬n.‭ ‬392,‭ ‬cosiddetta sull'equo canone‭) ‬-‭ ‬immobili adibiti ad uso di abitazione‭ ‬-‭ ‬durata‭ ‬-‭ ‬recesso del conduttore‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza

Gravi motivi‭ ‬-‭ ‬Molestie di fatto provenienti da un terzo‭ ‬-‭ ‬Configurabilità‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12291‭ ‬del‭ ‬30/05/2014‭


I gravi motivi che consentono il recesso del conduttore dal contratto di locazione,‭ ‬ai sensi degli artt.‭ ‬4‭ ‬e‭ ‬27‭ ‬della legge‭ ‬27‭ ‬luglio‭ ‬1978,‭ ‬n.‭ ‬392,‭ ‬devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà,‭ ‬imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto,‭ ‬tali da rendere oltremodo gravosa la sua prosecuzione,‭ ‬potendo consistere anche in molestie di fatto da parte di un terzo,‭ ‬in presenza delle quali il conduttore ha unicamente la facoltà,‭ ‬e non l'obbligo,‭ ‬di agire personalmente contro il terzo stesso ai sensi dell'art.‭ ‬1585‭ ‬cod.‭ ‬civ.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha ritenuto corretta l'applicazione di tali principi fatta nella sentenza impugnata,‭ ‬secondo la quale la dismissione della detenzione dell'immobile era legittimamente dipesa dal disturbo della quiete e del riposo notturno arrecato al conduttore dal continuo abbaiare di un cane‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12291‭ ‬del‭ ‬30/05/2014‭