Indennità di vacanza contrattuale prevista - Diritto quesito - Esclusione - Conseguenze - Natura provvisoria di acconto - Possibilità di successiva regolamentazione differente in sede di rinnovo contrattuale - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14356 del 25/06/2014
L'art. 145 del c.c.n.l. 1 maggio 2004 per i dipendenti degli Istituti di vigilanza, nel riferirsi all'indennità di vacanza contrattuale, la definisce "elemento provvisorio" della retribuzione e prevede espressamente che le parti contrattuali, in sede di rinnovo delcontratto, definiscano tempi e modalità di cessazione dell'indennità eventualmente erogata. Ne consegue che essa non è un diritto acquisito al patrimonio del lavoratore, ma costituisce un mero anticipo, suscettibile di disciplina definitiva da parte del successivo contratto collettivo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14356 del 25/06/2014