Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11901 del 03/05/2024 (Rv. 671013-01)
Estinzione del rapporto - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) - Domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso - Ambito applicativo fino all'art. 39 d.lgs. n. 81 del 2015 - Decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità ad ogni fenomeno interpositorio - Sussistenza - Decorrenza del termine di decadenza - Cessazione della dissociazione datoriale - Atto o provvedimento scritto - Necessità.
L'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 - il cui ambito applicativo comprendeva anche la somministrazione fino all'entrata in vigore dell'art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 - prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11901 del 03/05/2024 (Rv. 671013-01)