Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni iva indetraibile per effetto del "pro rata" generale - Componente negativo del reddito di impresa - Conseguenze.
L'IVA indetraibile per effetto del "pro rata" generale di cui all'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 è deducibile per cassa nell'anno del pagamento quale componente negativo del reddito di impresa.
Corte Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 20435 del 19/07/2021 (Rv. 661986 - 01)
Corte
Cassazione
20435
2021