Contestazione non immediata dell'infrazione - Termine ex art. 14 legge n. 689 del 1981 - Decorrenza - Compimento dell'attività di verifica della violazione - Atti preliminari e attività di ponderazione e valutazione degli elementi acquisiti - Rilevanza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014
In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014