Art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Esercizio officioso dei poteri istruttori - Facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice - Onere dell'opponente di provare la ricorrenza delle condizioni - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8572 del 11/04/2014
In materia di opposizione avverso ordinanza amministrativa, l'art. 23, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("ratione temporis" applicabile), nel prevedere che il giudice può disporre d'ufficio i mezzi istruttori ritenuti necessari, compresa la citazione dei testimoni, configura una facoltà, e non un obbligo, del giudice, il cui esercizio è rimesso al prudente apprezzamento da parte del medesimo della circostanza che i mezzi istruttori siano "necessari"; circostanza la cui prova incombe sull'opponente.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8572 del 11/04/2014