applicazione - contestazione e notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27021 del 19/12/2014
Notifiche a mezzo posta - Procedure amministrative e giudiziarie - Mediante il "fornitore del servizio universale" - Necessità - Atto di appello notificato a mezzo diservizio di posta privata - Inesistenza della notifica - Conseguenze processuali - Inammissibilità dell'impugnazione - Sanatoria - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27021 del 19/12/2014
In tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, continua a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che è inammissibile l'atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, trattandosi di una notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che l'art. 1, lett. I) del d.lgs. N. 261 del 1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27021 del 19/12/2014