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principi comuni‭ ‬-‭ ‬sanzione amministrativa‭ ‬-‭ ‬pluralità di violazioni‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26434‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭

Art.‭ ‬8‭ ‬della legge n.‭ ‬689‭ ‬del‭ ‬1981‭ ‬-‭ ‬Aumento fino al triplo della sanzione più grave‭ ‬-‭ ‬Applicabilità alle ipotesi di concorso formale‭ ‬-‭ ‬Continuazione di cui all'art.‭ ‬81,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Pen.‭ ‬-‭ ‬Estensibilità‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26434‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭


In tema di sanzioni amministrative,‭ ‬allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione,‭ ‬non‭ ‬è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art.‭ ‬81,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Pen.,‭ ‬ma esclusivamente quello del concorso formale,‭ ‬in quanto espressamente previsto dall'art.‭ ‬8‭ ‬della legge‭ ‬24‭ ‬novembre‭ ‬1981,‭ ‬n.‭ ‬689,‭ ‬il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni.‭ ‬La disciplina stabilita dal citato art.‭ ‬8‭ ‬non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione‭ ‬di cui all'art.‭ ‬8-bis della medesima legge,‭ ‬che,‭ ‬salve le ipotesi eccezionali del secondo comma,‭ ‬ha escluso,‭ ‬sussistendo determinati presupposti,‭ ‬la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬2,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26434‭ ‬del‭ ‬16/12/2014‭