principi comuni - sanzione amministrativa - pluralità di violazioni - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26434 del 16/12/2014
Art. 8 della legge n. 689 del 1981 - Aumento fino al triplo della sanzione più grave - Applicabilità alle ipotesi di concorso formale - Continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. Pen. - Estensibilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26434 del 16/12/2014
In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. Pen., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art. 8-bis della medesima legge, che, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26434 del 16/12/2014