Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - impugnazione - Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18198 del 05/07/2019 (Rv. 654469 - 01)
Opposizione ad ordinanza prefettizia - Legittimazione passiva - Prefetto - Sussistenza - Conseguenze in tema di legittimazione attiva a proporre ricorso per cassazione - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 della l. n. 689 del 1981 identifica nell'autorità che ha emesso l'ordinanza la parte passivamente legittimata nel giudizio di opposizione, e tale legittimazione rimane ferma, in difetto di una diversa previsione normativa, nel corso dell'intero giudizio e, dunque, anche in caso di impugnazione. Ne deriva che quando oggetto dell'opposizione sia un'ordinanza prefettizia, la legittimazione processuale (attiva e passiva) spetta al Prefetto il quale, benché organo periferico del Ministero dell'Interno, agisce nell'ambito di una specifica autonomia funzionale, con l'ulteriore conseguenza che, in deroga alle comuni regole sulla rappresentanza dello Stato, soltanto lo stesso Prefetto, ma non anche il Ministro dell'Interno, è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Pretore ha provveduto sull'opposizione. (Principio affermato in relazione al riconosciuto difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno a resistere, con controricorso, al ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza pronunziata dal tribunale, in grado di appello, nei confronti del Prefetto, quale autorità che aveva partecipato, altresì, al primo grado di lite).
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 18198 del 05/07/2019 (Rv. 654469 - 01)