Sanzioni amministrative - depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - violazioni finanziarie - Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20159 del 25/07/2019 (Rv. 654990 - 01)
Violazione della disciplina antiriciclaggio - Segnalazione delle operazioni sospette - Decorrenza del termine biennale per la conclusione del procedimento sanzionatorio ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 90 del 2017 - Applicabilità ai provvedimenti sanzionatori già emessi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2007 - Esclusione - Pendenza del giudizio di opposizione - Irrilevanza.
In materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in ipotesi di inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell’unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze, il termine biennale per la conclusione del procedimento sanzionatolo decorre dal momento in cui l'amministrazione procedente ha ricevuto la notificazione della contestazione della violazione, posto che il secondo comma dell'art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 90 del 2017, prevede espressamente che detta nuova disciplina si applichi "dalla data di entrata in vigore del presente articolo", ancorché i provvedimenti sanzionatori siano stati oggetto di opposizione e il relativo giudizio non si sia ancora concluso.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20159 del 25/07/2019 (Rv. 654990 - 01)