Sanzioni amministrative - macchine per videogiochi – Cass. n. 23954/2020
Sanzioni amministrative - Irregolarità nella gestione di macchine per videogiochi - Violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.) - Elementi dell'illecito - Potenziale utilizzabilità dell'apparecchio - Conseguenze - Mancanza di denaro all'interno dell'apparecchiatura ed allaccio alla rete elettrica al momento del controllo - Irrilevanza.
In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco e collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica giustifica la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S) per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), anche in caso di mancato ritrovamento di denaro all'interno degli apparecchi medesimi e senza che assuma rilevanza l'allaccio di questi ultimi alla rete elettrica al momento del controllo, atteso che solo la neutralizzazione del loro uso potenziale può comportare l'esclusione della responsabilità per i gestori, gli esercenti nonché il concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23954 del 29/10/2020 (Rv. 659383 - 01)