Pubblico impiego contrattualizzato - Cass. n. 25991/2020
Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Ordinanza ingiunzione ex l. n. 689 del 1981 - Funzione e natura - Conseguenze in tema di notificazione - Fattispecie.
L'ordinanza ingiunzione ex l. n. 689 del 1981 ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale e la sua mancata opposizione è sanzionata con la decadenza dalla tutela giurisdizionale in relazione alla pretesa creditoria dell'amministrazione; ne consegue che la peculiare natura dell'ordinanza stessa vale a differenziarla dagli atti amministrativi e giustifica il rinvio contenuto nell'art. 18, comma 6, della l. n. 689 del 1981, come modificata dalla l. n. 265 del 1999, alla l. n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la disciplina concernente il procedimento notificatorio dell'ordinanza ingiunzione per il caso di temporanea assenza del destinatario dia luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista, in materia di notificazione degli atti amministrativi, dall'art. 40 del regolamento approvato con d.P.R. n. 655 del 1982 - che considera compiuta la giacenza dopo trenta giorni dal deposito -, in quanto il non coincidente trattamento normativo trova giustificazione, in termini di ragionevolezza, in considerazione della diversità delle fattispecie poste a confronto).
Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 25991 del 16/11/2020 (Rv. 659546 - 01)