Disciplina dei rifiuti - Formulario di accompagnamento - Cass. n. 26701/2020
Sanzioni amministrative - Disciplina dei rifiuti - Trasporto - Formulario di accompagnamento - Dati da inserire - Art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 - Indicazione degli ulteriori dati individuati dal d.m. ambiente n. 145 del 1998 (in particolare indirizzo del luogo di produzione dei rifiuti) - Legittimità - Fondamento.
In materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina dei rifiuti, il contenuto minimo del formulario previsto dall'art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 deve ritenersi integrato dalle prescrizioni contenute nel d.m. ambiente n. 145 del 1998, richiamato dal comma 6 dell'art. 193 cit., il quale individua, all'all. c), le modalità di compilazione di detto formulario, includendovi specificamente il necessario riferimento all'indirizzo dell'impianto o dell’unità locale di partenza del rifiuto. Il principio di tipicità e riserva di legge, fissato dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981, infatti, non esclude che i precetti normativi, nella specie l'apparato sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, siano legittimamente eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26701 del 24/11/2020 (Rv. 659687 - 01)