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Doveri di probità, dignità e decoro - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive

 Aggressione fisica nei confronti di un collega - Illecito deontologico - Sanzione - Sospensione dall'esercizio professionale - Integra gli estremi di grave illecito deontologico, idoneo a compromettere il decoro e la dignità non solo del singolo ma dell'intera categoria forense, la condotta del professionista che in occasione dell'udienza, dopo aver proferito frasi ingiuriose ed offensive, aggredisca fisicamente un più giovane collega provocando a quest'ultimo lesioni personali. Va tuttavia ritenuta più equa la durata di mesi due della sospensione dall'esercizio professionale, così riducendosi quella inflitta (mesi 7) dal Consiglio territoriale, in virtù dello stato di incensuratezza disciplinare dell'incolpato, il comportamento tenuto dallo stesso nel corso del procedimento (che prescinde dalle modalità di manifestazione del diritto di difesa), non avendo posto in essere comportamenti volti ad intralciare il corretto svolgimento del processo, ed ultimo il fatto che seppure sproporzionata, indebita ed eccessiva la condotta, costituì indubbiamente reazione a quanto posto in essere dal giovane intemperante collega. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 24 novembre 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 16-03-2011, n. 24

Avvocato - Norme deontologiche - Doveri di probità, dignità e decoro - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive - Aggressione fisica nei confronti di un collega - Illecito deontologico - Sanzione - Sospensione dall'esercizio professionale - Integra gli estremi di grave illecito deontologico, idoneo a compromettere il decoro e la dignità non solo del singolo ma dell'intera categoria forense, la condotta del professionista che in occasione dell'udienza, dopo aver proferito frasi ingiuriose ed offensive, aggredisca fisicamente un più giovane collega provocando a quest'ultimo lesioni personali. Va tuttavia ritenuta più equa la durata di mesi due della sospensione dall'esercizio professionale, così riducendosi quella inflitta (mesi 7) dal Consiglio territoriale, in virtù dello stato di incensuratezza disciplinare dell'incolpato, il comportamento tenuto dallo stesso nel corso del procedimento (che prescinde dalle modalità di manifestazione del diritto di difesa), non avendo posto in essere comportamenti volti ad intralciare il corretto svolgimento del processo, ed ultimo il fatto che seppure sproporzionata, indebita ed eccessiva la condotta, costituì indubbiamente reazione a quanto posto in essere dal giovane intemperante collega. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 24 novembre 2009). Consiglio Nazionale Forense decisione del 16-03-2011, n. 24

Consiglio Nazionale Forense decisione del 16-03-2011, n. 24

FATTO

Il presente procedimento disciplinare traeva origine da due distinti esposti
presentati, il primo in data 12.03.2007 dall’Avv. T. nei confronti dell’Avv. P. al
C.O.A. di Roma ed il secondo in data 17.04.2007 dall’Avv. P. nei confronti
dell’Avvocato T. al C.O.A. di Grosseto. Il C.O.A. di Roma con delibera in data
15.03.2007 riteneva che, i fatti oggetto dell’esposto essendo avvenuti presso la
sezione distaccata di Orbetello del Tribunale di Grosseto, la competenza
spettasse a quel C.O.A., non potendosi fare riferimento al criterio della
prevenzione posto che gli esposti presentati dagli incolpati recavano la medesima
data. Il C.O.A. di Grosseto condividendo l’orientamento dell’omologo di Roma e
rilevando che nessuno degli incolpati né nella fase predisciplinare né nella fase
dibattimentale aveva sollevato eccezione di incompetenza, la stessa poteva
ritenersi correttamente radicata d’innanzi al C.O.A. di Grosseto. Quest’ultimo con
delibere in data 18.04.2007 e 04.07.2007 disponeva l’apertura del procedimento
disciplinare a carico degli Avvocati P. e T..
Agli stessi veniva addebitato:
“A) Avvocato A. P.
1. violazione dell’art. 5 n.I, art. 20 e art. 22 capoverso Codice deontologico
Forense, perché in occasione dell’udienza svoltasi in data 06 marzo 2007
innanzi al Tribunale di Grosseto, Sezione Distaccata di Orbetello si
rivolgeva all’Avvocato G. T. del foro di Roma pronunciando prima
sottovoce, e poi con tono più alto, le seguenti frasi:
3
a) “vieni fuori maledetto ragazzino, vieni fuori, ti faccio vedere io come
si fa l’Avvocato, ti spacco la faccia maledetto, fetente emmerda” e
altre espressioni similari in aula di udienza;
b) “tu sei un avvocato di merda – io ti spacco la faccia – come ti sei
permesso di riprendermi davanti al giudice – me la pagherai molto
cara – ti ammazzo – sei uno schifoso e sporco ragazzino romano,
qui non sei a Roma ti faccio vedere io come mettiamo al loro posto
da queste parti gli stronzi come te” e altre ingiurie in dialetto
napoletano fuori dell’aula di udienza, così violando anche il n. II
dell’art. 5 compromettendo l’immagine della classe forense;
2. violazione dell’art. 5 n. I Codice Deontologico Forense, perché in occasione
della medesima udienza dopo aver proferito le frasi di cui al precedente
capo, colpiva con una testata che raggiungeva l’Avvocato G. T. sulla parte
sinistra del viso (aggravando una preesistente lesione all’altezza dello
zigomo sinistro), colpendolo contemporaneamente con un pugno sotto
l’occhio destro, nonché sulla nuca finchè non intervenivano alcuni presenti
a dividerli, incorrendo così nella ulteriore violazione di cui al n. II dell’art. 5
compromettendo l’immagine della classe forense; l’Avvocato T. subiva, a
seguito dell’aggressione, le seguenti lesioni refertate “Trauma contuisvo in
regione zigomatica bilaterale - Trauma contusivo con ematoma
sottocutanea in regione sovra orbitaria sinistra – Trauma contusivo in
regione occipitale sinistra, giudicato guaribile in giorni 5 s.c.”
B) Avvocato G. T.
1. violazione della art. 5 n. I, art. 20 e art. 22 capoverso Codice Deontologico
Forense perché in occasione dell’udienza svoltasi in data 06 marzo 2007
innanzi al Tribunale di Grosseto, Sezione Distaccata di Orbetello si
rivolgeva all’Avvocato A. P. pronunciando le seguenti frasi:
a) “sei uno scorretto, parli all’orecchio del Giudice” in aula di udienza;
b) “sei uno scorretto” fuori dall’aula di udienza; incorrendo così
nell’ulteriore violazione di cui al n. II dell’art. 5, compromettendo
l’immagine della classe forense
2. violazione dell’ art. 5 Codice Deontologico Forense perché in occasione
della medesima udienza dopo aver proferito le frasi di cui al precedente
capo, sferrava con il braccio sinistro un primo pugno allo stomaco
dell’Avvocato P. il quale perdeva l’equilibrio e andava a battere con la testa
sul vico dell’Avvocato T. che era rimasto a sua volta piegato nel gesto del
pugno, colpendo successivamente con altri tre pugni al volto l’Avvocato A.
P., incorrendo così nell’ulteriore violazione di cui al n. II dell’art. 5,
compromettendo l’immagine della classe forense; l’Avvocato A. P. subiva,
a seguito dell’aggressione, le seguenti lesioni refertate “Trauma cranico
minore – Contusione con escoriazione allo zigomo sinistro e contusione al
mento, giudicato guaribile in giorni 10”.
Il tutto integrante lesione del decoro e della dignità della professione forense
nonché violazione di norme dell’Ordinamento Professionale”
All’udienza dello 08.07.2009 il procedimento per mancato rispetto del termine di
comparizione, relativamente all’Avvocato T. il procedimento veniva rinviato.
Alla successiva udienza del 23.09.2009, gli incolpati assistiti dai loro difensori
depositavano atti di remissione e accettazione delle querele reciprocamente
sporte, dichiarando di voler rinunciare agli esposti e alle istanze punitive in essi
contenute. Il Collegio riteneva di procedere comunque alla celebrazione del
procedimento e nelle successive udienze espletava l’istruttoria rinviando per la
discussione all’udienza del 24.11.2009.
A tale udienza il difensore del T. chiedeva il proscioglimento del proprio Assistito e
il difensore del P. il proscioglimento in via principale ed in via subordinata
l’irrogazione della censura. Il C.O.A. ritenuta la responsabilità dell’Avvocato P. in
ordine all’addebito di cui al capo A) 2. della rubrica irrogava al medesimo la
sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sette;
ritenuta la responsabilità dell’Avvocato T. in ordine alla contestazione di cui al
capo B) 1 della rubrica irrogava allo stesso la sanzione dell’avvertimento;
proscioglieva gli incolpati da tutti gli ulteriori addebiti loro mossi.
Il provvedimento era notificato all’Avvocato P. a mezzo raccomandata ricevuta in
data 25.01.2010, all’Avvocato T. a mezzo raccomandata ricevuta in data
27.01.2010, all’Avvocato Russo, difensore del T. a mezzo raccomandata ricevuta
in data 27.01.2010 e all’Avvocato Risaliti, difensore P., mediante consegna a
mani di collega di studio in data 20.01.2010, e al P.M. mediante consegna ad
addetto di cancelleria in data 21.01.2010.
Avverso tale atto proponeva ricorso esclusivamente l’Avvocato P., con atto
depositato in data 04.02.2010, eccependo l’inattendibilità della versione fornita
dall’Avvocato T. smentita dal certificato medico e dai testi escussi; una
preconcetta lettura delle testimonianze dei colleghi presenti al fatto, i quali ebbero
a dichiarare di aver visto chiaramente l’Avvocato T. colpire con un pugno il
collega P.. Eccepiva, inoltre, non essere stato tenuto conto della provocazione
operata dal collega più giovane che, del tutto immotivatamente in aula d’innanzi
al Giudice, l’aveva apostrofato con espressioni lesive della sua onorabilità e
correttezza. Provocazione viepiù pregnante perché commessa d’innanzi ad un
Giudice con il quale l’Avvocato P. aveva rapporti quotidiani. Sosteneva che la
condotta dell’Avvocato P. era esente da censura in quanto di natura colposa. Con
il secondo ed ultimo motivo eccepiva l’eccessività e sproporzione della sanzione
in quanto l’episodio se pur deprecabile non aveva alcuna particolare rilevanza
morale connessa all’esercizio della professione. Concludeva per il
proscioglimento del suo assistito ed in subordine per l’irrogazione di sanzione più
lieve.

DIRITTO

Con l’atto d’impugnazione il ricorrente fornisce una ricostruzione dell’episodio
diversa da quella accertata con la decisione del C.O.A. Orbene, comunque si sia
verificato l’episodio, ed essendo fuor di dubbio che lo stesso sia storicamente
accaduto, lo stesso assume il carattere quantomeno della disdicevolezza. A tutto
voler concedere erano in udienza due professionisti, uno molto più giovane e
l’altro, attuale ricorrente, di provata esperienza professionale. Certamente al
giovane poteva concedersi l’irruenza e l’aggressività caratteristiche dell’età, dal
maturo doveva però pretendersi la comprensione del maestro nei confronti del
discepolo. Cosicché, mentre può irrogarsi, in un caso come quello di specie, una
sanzione attenuata al più giovane dei due, diversa valutazione va operata nei
confronti dell’altro.
Ugualmente certo è che nell’aula d’udienza prima e nel corridoio dopo, tra i due
colleghi si verificò uno scontro fisico violento, che, proprio a voler credere al
ricorrente, fu indotto dal comportamento del giovane professionista. La
provocazione però si sarebbe dovuta non accogliere, soprattutto laddove il
comportamento, che alla disdicevole rimostranza dell’avv. T. aveva dato origine,
non avesse trovato un qualche fondamento.
Nel caso di specie, non può parlarsi di una teorica legittima difesa, dal momento
che la reazione non sarebbe assolutamente da considerarsi proporzionata
all’offesa.
Pertanto,la decisione del C.O.A., appare del tutto immeritevole delle censure
mosse in merito alla ricostruzione del fatto e dei comportamenti tenuti e sul punto
la stessa va confermata.
Identico discorso non può, invece, farsi relativamente alla sanzione irrogata,
tenuto conto di tutte le circostanze ivi compreso quella relativa all’essersi
verificato il fatto nel foro di esercizio professionale dell’Avvocato P., d’innanzi a
Giudice con il quale lo stesso aveva costanti e continui rapporti. Sono proprio
questi elementi che militano per la scelta di irrogare una sanzione più adeguata,
comunque, non inferiore alla sospensione dall’esercizio professionale, dal
momento che, anche per le circostanze di luogo e tempo, il comportamento del
professionista ha integrato gli estremi di grave illecito deontologico tale da
compromettere il decoro e la dignità non solo del singolo, ma dell’intera categoria.
Venendo, dunque, alla determinazione della misura temporale della sanzione
eccessiva appare quella irrogata dal C.O.A. di Grosseto, in quanto nel
determinare la durata doveva tenersi in considerazione lo stato di incensuratezza
disciplinare dell’incolpato, il comportamento tenuto dallo stesso nel corso del
procedimento (che prescinde dalle modalità di manifestazione del diritto di difesa)
non avendo posto in essere comportamenti volti ad intralciare il corretto
svolgimento del processo, e ultimo, ma non ultimo, il fatto che seppure
sproporzionata, indebita, eccessiva la condotta costituì indubbiamente reazione a
quanto posto in essere dal giovane intemperante collega. In virtù di tali
considerazioni durata più equa della sanzione stimasi da parte di questo giudice
in mesi due, così riducendosi quella inflitta (mesi 7) dal Consiglio territoriale.

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 40 n. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D.
22.1.1934, n. 37;
in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’Avvocato P. avverso la
decisione del C.O.A. di Grosseto in data 24.11.09, riduce la sanzione della
sospensione dall’esercizio della professione a mesi due, conferma nel resto.
Così deciso in Roma il 11 novembre 2010.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE
 

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it