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La sentenza può essere elaborata in formato elettronico, sottoscritta dal relatore con firma digitale e inviata telematicamente in cancelleria. Cass. 22871 del 10 Novembre 2015

La firma digitale sulla sentenza nel formato elettronico garantisce l’identificabilità del magistrato sottoscrittore, l’integrità dei documenti e la non modificabilità del provvedimento decisivo. Corte di Cassazione sentenza n. 22871/15


“Alla stregua dell’impianto normativo risultante dalle norme già in vigore alla data di emanazione della sentenza impugnata – 23 gennaio 2013- va perciò affermato che la sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 del D.M. 21 febbraio 2011 n.44, non è affetta da nullità per mancanza di sottoscrizione, sia perché sono garantite l’identificabilità dell’autore, l’integrità del documento e l’immodificabilità del provvedimento (se non dal suo autore), sia perché la firma digitale è equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e succ. mod., applicabili anche al processo civile, per quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009 n.193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24”.

Corte di Cassazione sentenza n. 22871/15