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la posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti

CORTE DEI CONTI DECRETO 21 ottobre 2015 Prime regole tecniche ed operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti. (15A08182) (GU n.256 del 3-11-2015)

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
concernente l'informatizzazione delle attivita' di controllo e
giurisdizionali della Corte dei conti;
Vista la Sezione VI del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, in materia di «Giustizia digitale»;
Visto l'art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
concernente disposizioni in tema di informatizzazione del processo
contabile;
Visti gli articoli 19 e 20-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte
dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, recante
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3»;
Visti gli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernenti gli
elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facolta' di
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli
avvocati e procuratori legali»;
Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazioni di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli
uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e
di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato con
deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 25 gennaio del 2010 e
adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio
2010;
Sentite le Sezioni Riunite in sede consultiva della Corte dei
conti, che si sono espresse nell'adunanza del 12 settembre 2014;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce prime regole tecniche ed
operative in materia di utilizzo della posta elettronica certificata
nell'ambito dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, ivi incluse le
comunicazioni e notificazioni e il deposito di atti o documenti.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano ferme le
disposizioni sul processo civile e quelle della legge 21 gennaio
1994, n. 53, in quanto siano applicabili e non siano modificate dalle
disposizioni speciali sui giudizi dinanzi alla Corte dei conti.
3. E' fatta salva la disciplina delle comunicazioni tra uffici
delle pubbliche amministrazioni mediante sistemi di cooperazione
applicativa di cui al capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le
definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel Regolamento per
l'utilizzo della posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, nonche' nelle
relative regole tecniche definite ai sensi dell'art. 71 del Codice
stesso.
Art. 3

Comunicazioni e notificazioni

1. Tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle Segreterie
delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti sono effettuate
esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni del
presente decreto, salvo che sia diversamente disposto dal Giudice per
uno specifico atto o procedimento e salvo quanto previsto all'art. 4.
2. Le comunicazioni e le notificazioni per via telematica avvengono
mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica
certificata della Segreteria della Sezione giurisdizionale
all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario,
salvo quanto previsto al comma 7. Ai fini delle comunicazioni, il
testo che si intende comunicare e' trascritto nel messaggio ovvero e'
allegato mediante copia informatica al messaggio stesso; ai fini
delle notificazioni, l'atto che si intende notificare e' allegato al
messaggio in forma integrale quale documento informatico firmato
digitalmente.
3. Il pubblico ministero puo' effettuare direttamente a mezzo della
posta elettronica certificata le notificazioni previste
dall'ordinamento, secondo le regole tecniche ed operative stabilite
per le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali con il presente
decreto, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
4. La comunicazione e la notificazione per via telematica si
intendono perfezionate, per il destinatario, nel momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di
posta elettronica certificata del destinatario e, per il mittente,
nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del
messaggio da parte del gestore di posta elettronica certificata del
mittente.
5. Nel caso in cui l'atto o documento allegato sia illeggibile o
mancante o vi siano altre anomalie il destinatario e' tenuto a darne
immediata comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica
certificata.
6. Gli avvocati abilitati ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n.
53, possono avvalersi della posta elettronica certificata per
l'effettuazione di notificazioni relative a procedimenti dinanzi alla
Corte dei conti applicando le regole tecniche stabilite per il
processo civile, in quanto compatibili con quelle del presente
decreto. Alle necessarie attestazioni di conformita' provvedono gli
avvocati medesimi.
7. Qualora sia espressamente disposta la notificazione di un atto a
mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti
del codice di procedura civile, da parte delle segreterie o delle
procure, l'atto e' rimesso all'Ufficio notificazioni esecuzioni e
protesti mediante la posta elettronica certificata. La relazione di
notificazione puo' essere restituita all'ufficio richiedente mediante
posta elettronica certificata.
Art. 4

Impossibilita' di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni
in via telematica

1. Qualora l'impossibilita' della comunicazione o notificazione a
mezzo della posta elettronica certificata dipenda da causa imputabile
alla parte destinataria o al suo rappresentante o difensore, la parte
interessata ove costituita si intende domiciliata in Segreteria
secondo quanto previsto all'art. 8.
2. Qualora l'impossibilita' non dipenda da causa imputabile alla
parte destinataria o al suo rappresentante o difensore ovvero
riguardi soggetti diversi dalle parti costituite si procede alla
comunicazione o alla notificazione secondo le disposizioni
rispettivamente degli articoli 136, terzo comma, e 137 e seguenti del
codice di procedura civile.
Art. 5

Utilizzo generalizzato della posta elettronica certificata

1. Oltre che per le comunicazioni e notificazioni di cui all'art.
3, le Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei conti si
avvalgono della posta elettronica certificata anche per l'invio e per
la ricezione di atti processuali, pre-processuali o istruttori,
purche' sottoscritti o dichiarati conformi all'originale con firma
digitale o con firma elettronica qualificata, nonche' in generale per
la trasmissione di documenti e per ogni altra comunicazione che
necessiti di una ricevuta di invio o di una ricevuta di consegna,
fatto salvo l'utilizzo dei sistemi di cooperazione applicativa di cui
all'art. 1, comma 3.
2. Gli atti e i documenti trasmessi mediante posta elettronica
certificata nonche' le relative ricevute e avvisi di consegna
conservano il regime giuridico e probatorio loro proprio, secondo
quanto stabilito dalla legge.
3. Il giudice o il pubblico ministero titolare del fascicolo
possono disporre che per uno specifico atto o procedimento siano
utilizzate particolari modalita' di comunicazione o trasmissione,
anche non telematiche.
4. La trasmissione per via telematica si intende perfezionata, per
il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
certificata del destinatario e, per il mittente, nel momento in cui
viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio da parte del
gestore di posta elettronica certificata del mittente.
5. I messaggi di posta elettronica certificata si considerano
pervenuti alle segreterie delle sezioni giurisdizionali o alle
Procure nel giorno di ricezione del messaggio, qualora la ricevuta di
consegna sia generata entro le ore 24:00 di una giornata di apertura
al pubblico degli uffici stessi, o il primo giorno lavorativo
seguente, se la ricevuta di consegna e' generata in orario
posteriore.
6. Nel caso di trasmissione di atti processuali mediante posta
elettronica certificata, la procura alle liti contenuta in documento
separato si considera congiunta all'atto a condizione che essa
contenga riferimenti univoci al giudizio cui si riferisce e che sia
allegata, mediante copia informatica, allo stesso messaggio di posta
elettronica certificata mediante il quale l'atto e' trasmesso;
l'autografia della sottoscrizione e la conformita' della copia
informatica all'originale analogico possono essere attestate dal
difensore mediante apposizione della propria firma digitale o firma
elettronica qualificata, se espressamente previsto nella procura.
7. Nel caso in cui l'atto o documento allegato sia illeggibile o
mancante o vi siano altre anomalie il destinatario e' tenuto a darne
immediata comunicazione al mittente a mezzo posta elettronica
certificata.
8. Nel caso di deposito di atti o documenti processuali a mezzo
posta elettronica certificata le Segreterie delle Sezioni
giurisdizionali confermano al mittente entro il giorno lavorativo
successivo, a mezzo posta elettronica certificata, il relativo numero
di protocollo e l'avvenuta presa in carico dell'atto o documento.
Art. 6

Conversione da cartaceo a digitale e viceversa

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le Segreterie
delle Sezioni giurisdizionali e le Procure provvedono ad effettuare,
ove occorra, una copia informatica per immagine degli atti o
documenti cartacei da comunicare ovvero da notificare. Nel caso delle
notificazioni, l'attestazione di conformita' prevista dall'art. 22,
comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, e' sottoscritta
con firma digitale o firma elettronica qualificata ed inserita
nell'atto o nel documento dichiarati conformi o in apposita
dichiarazione facente parte del medesimo file in cui e' contenuto il
documento sottoscritto.
2. Le ricevute di avvenuta consegna o gli avvisi di mancata
consegna vengono stampati e conservati nel fascicolo processuale
cartaceo, previa sottoscrizione da parte del funzionario incaricato
agli effetti di cui all'art. 23 del codice dell'amministrazione
digitale, a cura delle Segreterie e delle Procure interessate.
3. In caso di trasmissione alle Segreterie delle Sezioni
giurisdizionali a mezzo posta elettronica certificata di atti
processuali di parte, il relativo originale, se cartaceo, ovvero la
copia cartacea conforme all'originale informatico, sono depositati in
Segreteria entro la prima udienza utile o, in mancanza, entro cinque
giorni lavorativi, ai fini dell'inserimento nei relativi fascicoli
processuali. Alle attestazioni di conformita' che si rendano
necessarie provvedono le parti interessate ovvero i loro difensori.
Decorso inutilmente il termine, o anche su richiesta della parte, vi
provvedono le Segreterie delle Sezioni, con addebito alla parte
interessata dei relativi diritti di copia.
4. In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di
documenti, ai fini del deposito in giudizio, la relativa nota di
deposito o comunque l'elenco dei documenti depositati sono stampati e
inseriti nel fascicolo cartaceo a cura delle Segreterie, con
l'annotazione che i corrispondenti documenti informatici sono
memorizzati nei sistemi informativi della Corte dei conti. Nelle more
dell'attivazione del servizio di accesso telematico diretto al
fascicolo processuale informatico, la Segreteria garantisce l'accesso
al fascicolo stesso con le modalita' piu' idonee, ivi incluso l'invio
di un messaggio di posta elettronica.
5. Per gli atti o documenti di terzi le Segreterie provvedono
all'inserimento nei fascicoli cartacei secondo quanto previsto ai
commi 3 e 4.
Art. 7

Requisiti della casella di posta elettronica certificata

1. Le caselle di posta elettronica certificata indicate
facoltativamente come domicilio, ai sensi dell'art. 8 del presente
decreto, o comunque utilizzate nei rapporti con le Sezioni
giurisdizionali e le Procure della Corte dei conti devono essere
dotate di idonei sistemi di protezione dall'invio di messaggi
indesiderati e da eventuali altre minacce informatiche e devono
possedere i requisiti dimensionali e tecnici minimali stabiliti con
le istruzioni di cui all'art. 10.
Art. 8

Indirizzo di posta elettronica certificata

1. In fase di prima applicazione, le comunicazioni e notificazioni
nonche' la trasmissione in via telematica di atti o documenti sono
effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato
dalle parti medesime o dai loro rappresentanti o difensori nei propri
atti processuali, indirizzo telematico presso il quale si intendono
domiciliate a tutti gli effetti ai fini del procedimento.
2. L'eventuale cambiamento di indirizzo di posta elettronica
certificata produce effetto nei confronti della competente Sezione
giurisdizionale, ai fini delle comunicazioni e notificazioni di cui
al presente decreto, entro il secondo giorno lavorativo successivo a
quello della formale comunicazione alla Sezione medesima.
3. Le parti costituite per le quali la legge preveda l'obbligo di
avvalersi di un indirizzo di posta elettronica certificata ma che non
abbiano provveduto a indicarlo nei propri atti processuali si
intendono domiciliate presso la Segreteria della Sezione.
4. Le parti costituite si considerano altresi' domiciliate presso
la Segreteria della Sezione nei casi di mancata consegna del
messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario.
5. Le comunicazioni e le notificazioni nei confronti di terzi, di
parti non ancora costituite in giudizio o di parti che, non essendovi
obbligate, non hanno indicato il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, possono essere effettuate agli indirizzi di
posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o
registri accessibili agli interessati; in caso di impossibilita', si
applica l'art. 4, comma 2.
6. Gli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzabili ai
fini della trasmissione e del deposito di atti e documenti alle
Segreterie delle Sezioni giurisdizionali o alle Procure della Corte
dei conti sono quelli pubblicati nel sito Internet istituzionale
della Corte dei conti.
7. Ai fini della trasmissione di atti e documenti le Segreterie
delle Sezioni giurisdizionali e le Procure utilizzano, in mancanza di
indicazione degli interessati o qualora si renda necessario, gli
indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici
elenchi o registri comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni o agli uffici giudiziari.
Art. 9

Dati sensibili

1. Le comunicazioni, le notificazioni e il deposito o lo scambio di
atti e documenti in via telematica, se contenenti dati sensibili,
sono effettuati con strumenti tali da assicurare la riservatezza dei
dati trasmessi e l'accesso esclusivo ai medesimi da parte del
destinatario.
Art. 10

Istruzioni tecnico-operative

1. La Direzione generale per i servizi informativi automatizzati
emana le istruzioni tecnico-operative concernenti l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Con le istruzioni sono stabilite, tra l'altro, le specifiche
tecniche di dettaglio relative alla dimensione massima dei messaggi,
ai formati ammissibili, al contenuto e all'oggetto dei messaggi, alle
modalita' di accesso ai messaggi contenenti dati sensibili.
3. Le istruzioni e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul
sito Internet della Corte dei conti, con indicazione della relativa
decorrenza.
Art. 11

Servizi sperimentali accessori

1. Possono essere istituiti, in via sperimentale, servizi accessori
di informazione e di avviso nonche' forme di semplificazione
procedurale, gestiti anche mediante sistemi informativi
automatizzati, in favore delle parti che abbiano comunicato la
propria domiciliazione presso una casella di posta elettronica
certificata.
2. Le comunicazioni inviate nell'ambito dei servizi sperimentali
non comportano agli effetti processuali alcuna responsabilita',
decadenza o remissione in termini in caso di malfunzionamento dei
sistemi informativi e di errato, omesso o incompleto invio di dati.
Art. 12

Accertamento della funzionalita'

1. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto e'
subordinata, per ciascuna Sezione giurisdizionale e Procura,
all'accertamento della funzionalita' dei servizi di comunicazione
presso l'Ufficio stesso e decorre dalla data indicata nell'apposito
provvedimento adottato dal Presidente della Corte dei conti, sentito
il Segretario Generale, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel
sito Internet della Corte dei conti.
Art. 13

Disposizioni transitorie

1. Con successivi decreti si provvedera' a stabilire le ulteriori
regole tecniche ed operative necessarie allo svolgimento, mediante
utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, per i quali continuano ad
applicarsi in via transitoria, per quanto non previsto dal presente
decreto, le vigenti disposizioni processuali in materia di atti,
documenti, registri, comunicazioni e notificazioni non digitali.
2. Fino all'attivazione di un sistema informativo dedicato, i conti
giudiziali e i relativi atti o documenti ricevuti a mezzo posta
elettronica certificata sono memorizzati nei sistemi informativi
della Corte dei conti, salvo diversa disposizione del Giudice; i
relativi fascicoli cartacei sono costituiti a cura delle Segreterie,
con le modalita' di cui all'art. 6 e senza addebito di spese,
esclusivamente nel caso di iscrizione del giudizio a ruolo d'udienza
ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di procedura per i giudizi
innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto
1933, n. 1038.
3. Per le comunicazioni e le notificazioni nonche' per il deposito
e la trasmissione di atti e documenti di cui al presente decreto, le
Sezioni giurisdizionali e le Procure possono avvalersi, nei rapporti
tra loro, in alternativa all'utilizzo della posta elettronica
certificata, dei sistemi informativi della Corte dei conti che
garantiscano gli stessi requisiti di certezza, integrita' ed
autenticita' della trasmissione.
Art. 14

Assolvimento degli obblighi fiscali e pagamenti

1. La regolarita' fiscale degli atti, il pagamento delle spese e
l'assolvimento degli altri oneri previsti in materia di spese di
giustizia sono attestati con idonea documentazione anche informatica
e con indicazione negli atti stessi delle modalita' di assolvimento.
Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto acquista efficacia il sessantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 21 ottobre 2015

Il Presidente: Squitieri

Avvertenza:

Le istruzioni tecnico-operative relative al Regolamento, sono
consultabili sul sito istituzionale della Corte dei conti
all'indirizzo http://www.corteconti.it/utilita/normativa/