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2011.Parere sullo Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Modifiche al decreto 21 febbraio 2011 n. 44

L’Amministrazione evidenzia che le modifiche apportate sono esclusivamente quelle che si rendono necessarie per adeguare le norme regolamentari recanti le regole tecniche del processo civile telematico all’intervento di riforma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, di cui al citato articolo 16-quater, volto a determinare, in generale, la piena operatività e l’implementazione della facoltà di notificazione per via telematica degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Parere sullo Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Modifiche al decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.” -: Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 7 marzo 2013 NUMERO AFFARE 00519/2013 1449/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 7 marzo 2013
NUMERO AFFARE 00519/2013
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Modifiche al decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.”
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 862.u del 12/02/2013, con la quale il Ministero della giustizia, ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Nicola Russo;
Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Modifiche al decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.”
Premesso:
Il Ministero della giustizia riferisce che il presente decreto ministeriale introduce modifiche all’art. 18 del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dell’art.16-quater, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
L’Amministrazione evidenzia che le modifiche apportate sono esclusivamente quelle che si rendono necessarie per adeguare le norme regolamentari recanti le regole tecniche del processo civile telematico all’intervento di riforma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, di cui al citato articolo 16-quater, volto a determinare, in generale, la piena operatività e l’implementazione della facoltà di notificazione per via telematica degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.
L’Amministrazione ha poi illustrato le singole modifiche proposte.
La rubrica dell’art. 18 “Notificazioni per via telematica tra avvocati” è stata sostituita dalla seguente: “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”: ciò in quanto l’art. 3-bis legge n. 53 del 1994 consente all’avvocato di eseguire la notificazione per via telematica di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale non soltanto nei confronti di un altro avvocato, ma, in generale, verso tutti i soggetti muniti di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da un pubblico elenco.
Al comma 1 dell’art. 18 vengono poi apportate le seguenti modificazioni:
- è eliminato il riferimento ai “soggetti abilitati esterni” come destinatari della notificazione; infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del DM 44/11 i soggetti abilitati esterni si distinguono in privati (difensori, avvocati iscritti negli elenchi speciali, esperti ed ausiliari del giudice) e pubblici (avvocati e procuratori dello Stato e altri dipendenti di amministrazioni statali,regionali, metropolitane, provinciali e comunali); a seguito delle richiamate modifiche dalla normativa primaria è ora possibile eseguire la notifica telematica a tutti i titolari di PEC, se l’indirizzo risulta da un pubblico elenco;
- è eliminata la regolamentazione concernente l’estrazione di copia informatica, perché espressamente prevista dalla norma primaria di cui all’art. 3-bis, comma 2, della legge n. 53 del 1994;
- è parimenti eliminato il riferimento alla relazione di notificazione, perché disciplinato dall’art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994;
- è soppresso il riferimento al registro cronologico, perché ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 53 del 1994, non è previsto per le notificazioni effettuate a mezzo posta elettronica certificata.
Specifica, inoltre, l’Amministrazione che la disposizione di cui al nuovo art. 18, comma 1, indica i formati dei documenti informatici o delle copie informatiche di documenti analogici che possono essere notificati a norma della legge n. 53 del 1994, mediante rinvio alle specifiche tecniche di cui all’art. 34 del regolamento. Tale norma si applica nel solo caso in cui l’atto da notificare consiste in un atto del processo civile o in un atto stragiudiziale destinato a confluire in un fascicolo processuale civile, com’è dato rilevare dalla sovrapponibilità dell’ambito applicativo di tale disposizione con quello fissato dall’art. 1 del regolamento e dalla non applicabilità della legge n. 53 del 1994 alle notificazioni di atti penali. Pertanto, la disposizione di cui all’art. 18 DM n. 44/11 non si applica agli atti del processo penale, ma soltanto agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile.
Precisa l’Amministrazione che, naturalmente, in sede di notificazione dell’atto per via telematica non occorre che lo stesso sia corredato da un file in formato XML contenente le informazioni strutturate ex art. 11, comma 1, del DM n. 44 del 2011 e 12 delle specifiche tecniche stabilite con provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia in data 18 luglio 2011. Tali disposizioni trovano, infatti, applicazione esclusivamente in sede di (successiva) trasmissione per via telematica della copia notificata all’ufficio giudiziario destinatario ai fini dell’inserimento nel fascicolo civile informatico.
E’ altresì previsto (comma 4) che nel caso in cui l’atto da notificare per via telematica sia stato originariamente formato su supporto analogico l’avvocato estrae copia informatica per immagine dello stesso e procede all’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, cui rinvia l’art. 3-bis, comma 2, della legge n. 53 del 1994, semplicemente attestando la conformità all’originale (cartaceo) della copia informatica estratta con dichiarazione sottoscritta digitalmente e inserita, a norma del predetto art. 3-bis, comma 5, nella relazione di notificazione.
Altra norma (comma 5) riguarda la congiunzione informatica della procura alle liti rilasciata su supporto separato rispetto all’atto da notificarsi. L’art. 83, comma 3, del codice di procedura civile demanda ad un decreto del Ministero della giustizia l’individuazione degli strumenti informatici di congiunzione della procura alle liti all’atto cui si riferisce, quando essa è rilasciata su un documento informatico sottoscritto con firma digitale. Tale decreto non è ancora stato adottato.
Con il presente decreto si indica la regola tecnica di congiunzione della procura alle liti rilasciata su documento informatico separato rispetto all’atto da notificare (per via telematica e ai sensi della legge n. 53 del 1994) cui si riferisce. La regola fissata è quella per cui l’allegazione della procura, risultante tanto da documento nativo informatico quanto da copia informatica di un documento analogico originale, e dell’atto cui si riferisce ad un unico messaggio di posta elettronica certificata integra il requisito della congiunzione di cui all’art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.
Infine, l’articolo 2 (Clausola di invarianza) sancisce che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Lo schema di regolamento è corredato sia dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), sia dell’analisi tecnico-normativa (ATN).
Considerato:
La Sezione esprime un giudizio complessivamente favorevole in ordine ai contenuti dell’articolato proposto, volto a rendere possibili per gli avvocati le notificazioni dirette per via telematica degli atti civili e stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile, con l’obiettivo di rendere pienamente operativa tale modalità notificatoria ed implementarne l’impiego.
La Sezione, tuttavia, formula le seguenti osservazioni, di carattere peraltro meramente formale.
Nel preambolo occorre:
- spostare il primo “Visto l’art. 17…”, a prima di “Udito il parere del Consiglio di Stato…”;
- spostare il secondo “Visto l’art. 16-quater…”, a prima di “Rilevata la necessità …”;
- al terzo visto, “Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53” occorre aggiungere “e successive modificazioni”;
- alla fine del periodo “Rilevata la necessità … eseguite dagli avvocati” occorre aggiungere “, relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile”.
All’articolo 1 (Modifiche dell’articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44), alla fine del periodo di cui al comma 6 (“La ricevuta di avvenuta consegna … è quella completa”) occorre aggiungere “di cui all’articolo 6, comma 4, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68”.
In definitiva, quindi, la Sezione esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto, con le sole osservazioni che precedono.
P.Q.M.
esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Russo Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO
Massimo Meli