Skip to main content

043 Rinuncia alla domanda

Art. 43 Rinuncia alla domanda - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Art. 43 Rinuncia alla domanda

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. È fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.

2. Sull’estinzione il tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte, nel dichiarare l’estinzione, può condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

043 Rinuncia alla domanda043 Rinuncia alla domanda
Art. 43 Rinuncia alla domanda - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 {tab Articolo vigente     |red} Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art. 43 Rinuncia alla domanda 1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello