299 Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 203 (Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 299 Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 203 (Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 299 Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza.
2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all'articolo 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.
3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la relazione prevista dall'articolo 130.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 203 (Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 o 292, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270.
L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.
Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma.
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