298 Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa - Dlgs 14/2019 -Art. 202 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del con
Art. 298 Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 202 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Art. 298 Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa
1. Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.
2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 202 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.
Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
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