Skip to main content

109 Maggioranza per l'approvazione del concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 109 Maggioranza per l'approvazione del concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 109 Maggioranza per l'approvazione del concordato

1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.

2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.

3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al voto piu' proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

---------------Aggiornamento

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Voto - concordato fallimentare – Cass. n. 2948/2021Voto - concordato fallimentare – Cass. n. 2948/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - voto - Conflitto di interessi del proponente ai fini del voto- Applicazione estensiva dell'art. 127, comma 6, l. fall. alle società controllate o controllanti o correlate - Sussistenza. Nel concordato...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - adunanza dei creditori – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2424 del 04/02/2020 (Rv. 657224 - 01)Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - adunanza dei creditori – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2424 del 04/02/2020 (Rv. 657224 - 01)
Concordato preventivo - Approvazione della proposta - Regime successivo al d.l. n. 35 del 2005 - Suddivisione dei creditori in sole due classi - Maggioranza necessaria - Unanimità - Fondamento. In tema di concordato preventivo la proposta è approvata solo se riporta il voto favorevole dei...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2422 del 04/02/2020 (Rv. 656715 - 01)Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2422 del 04/02/2020 (Rv. 656715 - 01)
Creditori privilegiati - Pagamento dilazionato - Ammissibilità - Conseguenze sull'esercizio del diritto di voto - Accertamento rimesso al giudice di merito. In tema di concordato preventivo la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 (Rv. 656272 - 02)Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 (Rv. 656272 - 02)
Decreto del giudice delegato di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l.fall. - Legittimazione al reclamo del creditore ipotecario - Sussistenza - Mancata opposizione alla proposta concordataria - Irrilevanza - Fondamento. In tema di liquidazione dell'attivo nella procedura di...
109 Maggioranza per l'approvazione del concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -109 Maggioranza per l'approvazione del concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 109 Maggioranza per l'approvazione del concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - {tab Articolo vigente     |red} Come modificato dal D...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16348 del 21/06/2018 (Rv. 649566 - 01)Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16348 del 21/06/2018 (Rv. 649566 - 01)
Crediti di rimborso dei soci per finanziamento a favore della società - Postergazione rispetto agli altri creditori - Conseguenze in materia di suddivisione dei creditori in classi - Collocazione dei soci finanziatori in autonoma classe di creditori chirografari - Ammissibilità - Condizioni. Nel...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13295 del 28/05/2018 (Rv. 648903 - 01)Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13295 del 28/05/2018 (Rv. 648903 - 01)
Concordato preventivo – Voto dei creditori – Calcolo delle maggioranze – Crediti contestati dal debitore – Provvedimento di ammissione provvisoria – Necessità - Computabilità – Configurabilità. In materia di concordato preventivo, dal combinato disposto degli articoli 175, comma 4 e 176, comma 1...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello