Skip to main content

234 Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura - Dlgs 14/2019 -Art. 118 (Casi di chiusura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 234 Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 118 (Casi di chiusura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 234 Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.

3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonchè le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.

4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235.

5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.

8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell’articolo 233, comma 2, primo periodo.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 118 (Casi di chiusura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, nè i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.

Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.((La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonchè le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.

------------AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1886 del 28/01/2020 (Rv. 656656 - 01)Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1886 del 28/01/2020 (Rv. 656656 - 01)
Insolvenza del datore di lavoro - Dichiarazione di fallimento - Diritto del lavoratore al t.f.r. nei confronti del Fondo di garanzia - Mancato esame della domanda di insinuazione tardiva per chiusura del fallimento - Azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro "in bonis" - Necessità -...
Societa' - di capitali - Cancellazione obbligatoria per chiusura del fallimento - Estinzione - Effetti - Credito sociale sub judice - Trasferimento dei credito in comunione ai soci - Giudizio coltivato dalla società ante estinzione – Corte di Cassazione, Societa' - di capitali - Cancellazione obbligatoria per chiusura del fallimento - Estinzione - Effetti - Credito sociale sub judice - Trasferimento dei credito in comunione ai soci - Giudizio coltivato dalla società ante estinzione – Corte di Cassazione,
Necessità - Fattispecie.  L'estinzione della società per effetto dell'obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 4, l.fall., a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, determina il trasferimento degli eventuali crediti...
Societa' - di capitali - Cancellazione obbligatoria per chiusura del fallimento - Estinzione - Effetti - Credito sociale sub judice – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13921 del 22/05/2019 (Rv. 654262 - 01)Societa' - di capitali - Cancellazione obbligatoria per chiusura del fallimento - Estinzione - Effetti - Credito sociale sub judice – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13921 del 22/05/2019 (Rv. 654262 - 01)
Trasferimento dei credito in comunione ai soci - Giudizio coltivato dalla società ante estinzione - Necessità - Fattispecie. L'estinzione della società per effetto dell'obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 4, l.fall., a seguito di chiusura del...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13270 del 16/05/2019 (Rv. 653773 - 01)Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13270 del 16/05/2019 (Rv. 653773 - 01)
Chiusura per mancanza di domande nel termine - Interpretazione - Riferimento alle sole domande tempestive - Successiva rinuncia delle domande - Irrilevanza. A seguito della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007, l'art. 118, comma 1, n. 1, l....
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13270 del 16/05/2019 (Rv. 653773 - 01)Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13270 del 16/05/2019 (Rv. 653773 - 01)
Chiusura per mancanza di domande nel termine - Interpretazione - Riferimento alle sole domande tempestive - Successiva rinuncia delle domande - Irrilevanza. A seguito della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007, l'art. 118, comma 1, n. 1, l....
234 Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura - Dlgs 14/2019 -Art. 118 (Casi di chiusura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 234 Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura - Dlgs 14/2019 -Art. 118 (Casi di chiusura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 
Art. 234 Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 118 (Casi di chiusura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -  {tab Articolo vigente     |red} Come modificato dal D. Lgs...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20225 del 31/07/2018 (Rv. 649911 - 01)Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20225 del 31/07/2018 (Rv. 649911 - 01)
Chiusura del fallimento – Accantonamenti discrezionali disposti dal giudice delegato in favore di creditori non ammessi allo stato passivo - Legittimità - Modalità di attuazione - Fattispecie. La chiusura del fallimento di una società disposta, per l'integrale avvenuto pagamento dei creditori...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - decreto di chiusura - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5892 del 12/03/2018 (Rv. 647436 - 01)Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - decreto di chiusura - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5892 del 12/03/2018 (Rv. 647436 - 01)
Reclamo - Oggetto - Sussistenza di una delle ipotesi di chiusura di cui all'art. 118 l.fall. - Necessità - Fondamento - Fattispecie. La cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 119, comma 2, l.fall., è limitata alla...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013 (Rv. 628147 - 01)Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013 (Rv. 628147 - 01)
Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Sussistenza. Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - effetti – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24214 del 18/11/2011 (Rv. 619470 - 01)Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - effetti – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24214 del 18/11/2011 (Rv. 619470 - 01)
Esdebitazione - Condizioni ostative - Mancato soddisfacimento, almeno in parte, dei creditori concorsuali - Portata - Mancate ripartizioni utili in favore di alcuni creditori - Irrilevanza - Fondamento. In tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello