0194. Divisione dei beni della comunione.
Codice Civile Libro Primo: delle persone e della famiglia titolo VI: del matrimonio capo VI: del regime patrimoniale della famiglia sezione I: disposizioni generali Sezione II: del fondo patrimoniale Sezione III: della comunione legale Art.194. Divisione dei beni della comunione.
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Articolo vigente
Art. 194. Divisione dei beni della comunione.
1. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
2. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
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