0483.Impugnazione per errore.
Codice Civile Libro Secondo: delle successioni titolo I: disposizioni generali sulle successioni capo V: dell'accettazione dell'eredita' sezione I: disposizioni generali art.- 483.Impugnazione per errore.
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Articolo vigente
Art. 483.Impugnazione per errore.
1. L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se viziata da errore.
2. Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.
3. L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede.
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