0529.Obblighi del curatore.
Codice Civile Libro Secondo: DELLE SUCCESSIONI Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI Capo VIII: DELL'EREDITA' GIACENTE Art.529.Obblighi del curatore.
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Articolo vigente
Art. 529.Obblighi del curatore.
1. Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale (1) il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.
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COMMENTI
(1) La parola: “ pretore”è stata sostituita dalla parola: “ tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
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