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1065. Esercizio conforme al titolo o al possesso

Codice Civile Libro Terzo: DELLA PROPRIETA' Titolo VI: DELLE SERVITU' PREDIALI Capo V: DELL'ESERCIZIO DELLE SERVITU' Art.1065. Esercizio conforme al titolo o al possesso.

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Articolo vigente

Art. 1065. Esercizio conforme al titolo o al possesso.

1. Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso.

2. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.


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