1065. Esercizio conforme al titolo o al possesso
Codice Civile Libro Terzo: DELLA PROPRIETA' Titolo VI: DELLE SERVITU' PREDIALI Capo V: DELL'ESERCIZIO DELLE SERVITU' Art.1065. Esercizio conforme al titolo o al possesso.
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Articolo vigente
Art. 1065. Esercizio conforme al titolo o al possesso.
1. Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso.
2. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
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