104.(Mancata intimazione ai testimoni)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 104. (1) (Mancata intimazione ai testimoni)
Art. 104. (1) (Mancata intimazione ai testimoni)
1. Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione.
2. Se il giudice riconosce giustificata l’omissione, fissa una nuova udienza per l’assunzione della prova.
(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
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