135.(Invio di copie alle parti)
Capo IV Del procedimento davanti alla Corte suprema di Cassazione
Art. 135.(Invio di copie alle parti)
1. Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte.
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Richiesta di comunicazioni a mezzo raccomandata ex art. 135 disp. att. cod. proc. civ. - Effetti - Comunicazione in altra modalità - Inidoneità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 7032 del 08/04/2015
Nel giudizio di cassazione, qualora l'avvocato non domiciliato...

Giudizio di cassazione - Morte del domiciliatario del ricorrente - Conseguente inefficacia dell'elezione di domicilio - Notificazione dell'avviso d'udienza presso la cancelleria della Corte di cassazione - Obbligatorietà - Difensore non domiciliato in Roma - Richiesta di invio di copia dell'avviso...

Elezione di domicilio in Roma all'atto della presentazione del ricorso - Successiva richiesta, spedita mediante fax, di invio a mezzo lettera raccomandata dell'avviso ai sensi dell'art. 135 disp. att. cod. proc. civ. - Inidoneità - Comunicazione dell'avviso dell'udienza effettuata presso il...

Mancata elezione di domicilio in Roma - Notificazione dell'avviso di udienza al difensore - Perfezionamento - Deposito dell'avviso presso la cancelleria della Corte di cassazione - Sufficienza - Incombenti previsti dall'art. 135 disp. att. cod. proc. civ. - Rilevanza ai fini del perfezionamento...
fine
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