Codice di procedura civile Libro primo: disposizioni generali titolo I: degli organi giudiziari capo I: del giudice sezione I: della giurisdizione e della competenza in generale sezione II: della competenza per materia e valore sezione III: della competenza per territorio - 23. (Foro per le cause tra soci e tra condomini)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 23. (Foro per le cause tra soci e tra condomini)
I. Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. (1)
II. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello