253. (Interrogazioni e risposte)
Codice di procedura civile Libro secondo: del processo di cognizione titolo I: del procedimento davanti al tribunale capo II: dell'istruzione della causa sezione I: dei poteri del giudice istruttore in generale sezione II: della trattazione della causa sezione III: dell'istruzione probatoria § 1: della nomina e delle indagini del consulente tecnico § 2: dell'assunzione dei mezzi di prova in generale § 3: dell'esibizione delle prove § 4: del riconoscimento e della verificazione della scrittura privata § 5: della querela di falso § 6: della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale § 7: del giuramento § 8: della prova per testimoni - 253. (Interrogazioni e risposte)
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Articolo vigente
Art. 253. (Interrogazioni e risposte)
1. Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.
2. È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.
3. Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.
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