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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9920 del 19/04/2017

Condominio negli edifici - Decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali - Opposizione - Limitazione della domanda alle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria, in ragione della titolarità, in capo all’ingiunto, del solo diritto reale di abitazione – Ammissibilità – Fondamento.

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) In genere.

Procedimenti sommari - d'ingiunzione In genere.

Proposta opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento degli oneri condominiali, costituisce mera “emendatio libelli”, consentita, la richiesta, formulata dal condominio opposto in sede di comparsa di costituzione e risposta, di condanna dell'opponente al pagamento di un importo inferiore a quello ingiunto e corrispondente alle sole spese condominiali di manutenzione e di amministrazione ordinaria, con esclusione di quelle di straordinaria amministrazione, in ragione della titolarità, in capo all’obbligato, anziché del diritto di proprietà, come esposto nel ricorso monitorio, del diritto reale di abitazione sulla stessa unità immobiliare.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9920 del 19/04/2017

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