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Diritti reali - proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2956 del 02/08/1975

Comunione (del muro) - uso del muro comune - spese - di riparazione (o manutenzione) - domanda di condanna a demolire il muro reso pericolante dal convenuto - azione personale - configurabilita - competenza per valore - determinazione - criteri .

Qualora l'attore chieda che il convenuto sia condannato a demolire il muro comune, reso pericolante per fatto del convenuto stesso, e non vengono in questione ne la proprieta del muro ne diritti reali limitati sui fondi limitrofi, l'Azione deve qualificarsi come personale, e cioe rivolta all'adempimento di un'obbligazione di fare (obbligazione connessa, a norma dell'art 882 cod civ, con il rapporto di comunione del muro e percio da considerare propter rem). Da cio consegue che la Competenza deve determinarsi non gia a norma dell'art 15 cod proc civ, concernente le cause relative a beni immobili, e cioe senza riferimento al valore del muro o del fondo dell'attore, ma a norma del precedente art 14, concernente le cause in materia di diritto d'obbligazione, onde, mancando l'indicazione del valore dell'obbligazione dedotta, deve presumersi la Competenza del giudice adito, che resta ferma, se non contestata dalla controparte nella prima difesa.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2956 del 02/08/1975