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l. 53/1994 - Art. 6. Avvocato notificante pubblico ufficiale

l. 53/1994 - Art. 6. Avvocato pubblico ufficiale

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ.  mod. Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati 

Art. 6.avvocato pubblico ufficiale

1. L'avvocato [o il procuratore legale], che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, e' considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
2. Il compimento di irregolarita' o abusi nell'esercizio delle facolta' previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilita' prevista da altre norme.
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Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."