Skip to main content

3.3.1 Gli atti giudiziari digitali

3.3.1 Gli atti giudiziari digitali

Tipologie di atti giudiziari digitali

Un atto giudiziario da notificare, a mezzo Pec, deve essere elaborato in uno dei seguenti formati:

      -documento originale informatico – documento informatico nativo;

      -copia informatica di atto originariamente formato su supporto analogico. Documento informatico derivato;

      -documento digitale prelevato dal difensore dal fascicolo informatico da un punto di accesso.

Documento originale informatico – documento informatico nativo

L’atto principale, predisposto con i contenuti previsti dalla normativa di riferimento, deve essere elaborato con un normale programma di videoscrittura, rispettando obbligatoriamente alcune regole previste per creare il documento informatico e dopo deve essere sottoscritto dal difensore con la firma digitale.

       Elaborazione e contenuto

L’atto principale da notificare deve essere privo di “elementi attivi” e deve essere redatto nei formati previsti dalle Regole tecniche (art. 11 dm 44/2011) e stabilite dal Specifiche tecniche DGSIA del 16.04.2014 pubblicate sulla gazzetta ufficiale del 29 Aprile 2014, e dall’art. 3 bis l. 53/1994.

L’art. 18 del DM 44/20111 (Regole tecniche) e l’art. 19 bis Specifiche tecniche (Dgsia 16/4/2014) confermano i requisiti necessari su indicati e regolamentano le notificazioni eseguite dall’avvocato per via telematica di cui si parlerà specificatamente nelle pagine seguenti.

Da detta normativa si ricavano le indicazioni sul contenuto e sulle modalità da porre in essere per elaborare un documento digitale.

L’atto:

     -deve essere in formato pdf;

      -deve essere privo di elementi attivi;

       -deve essere un documento testuale senza restrizione per le operazioni di selezione e copia. Non è ammessa la scansione di immagini e il relativo inserimento nel documento;

       -deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

In pratica l’atto principale da notificare deve essere elaborato con un programma di videoscrittura fornito della funzione salva con nome PDF, non deve contenere immagini, campi variabili, macro o altre funzioni di programma. L’atto deve essere pertanto “puro testo” e deve essere salvato in PDF.

La verifica di avere elaborato un atto conforme può essere fatta aprendolo con il programma che visualizza i pdf e poi selezionando il testo con il mouse. Se il testo si seleziona integralmente e può essere copiato il documento è stato elaborato correttamente. La presenza di immagini o di altri elementi attivi non consentono detta operazione.

L’atto elaborato con le suddette modalità viene chiamato “atto giudiziario nativo PDF” o “documento originale informatico” dall’art. 19 bis delle citate specifiche tecniche.

       Sottoscrizione

L’atto giudiziario elaborato con le modalità descritte deve essere poi sottoscritto con la firma digitale dal difensore.

Il sistema di sottoscrizione si attiva con il programma apposito installato sul dispositivo contenente i certificati di autenticazione e di firma.

La procedura non necessita di capacità informatiche in quando, dopo avere attivato il programma e caricato il file contenente l’atto giudiziario, bisogna soltanto premere l’apposito pulsante previsto e seguire le procedure indicate.