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2.1.3 la competenza territoriale

2.1.3 Principi generali: competenza territoriale

la competenza territoriale

L’avvocato che notifica in proprio non ha limiti di competenza territoriale.

Giurisprudenza

Questioni attinenti alla relativa competenza territoriale

Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla legge n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. (Fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per cassazione). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1938 del 19/02/2000 

In tema di notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, non può configurarsi alcuna questione di competenza per territorio, detta legge non ponendo limiti territoriali alla potestà notificatoria in essa contemplata. (Fattispecie relativa alla notificazione di un ricorso per cassazione). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10077 del 25/06/2003

Consiglio di Stato 5185/2015)

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