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145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 45 (Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 45 (Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.


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