145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 45 (Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 45 (Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 145 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 45 (Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
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