167 Patrimoni destinati ad uno specifico affare - Dlgs 14/2019 -Art. 67-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 167 Patrimoni destinati ad uno specifico affare - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 67-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 167 Patrimoni destinati ad uno specifico affare
1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 67-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.
la giurisprudenza |green
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