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Avvocato e procuratore - albo - cancellazione Avvocato stabilito – Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16252 del 08/06/2023 (Rv. 668074 - 01)

Iscrizione nella sezione ordinaria dell'albo ex art. 12, comma 3, d.lgs. n. 96 del 2001 - Mancanza del titolo abilitativo prescritto dall'ordinamento dello Stato membro d'origine - Cancellazione da parte del C.O.A. italiano - Necessità - Conformità alla Direttiva 98/5/CE - Sussistenza.

Nel caso in cui - dopo che l'avvocato "stabilito", all'esito del prescritto esercizio triennale della professione in Italia, abbia ottenuto l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'albo - risulti la carenza di un requisito necessario per il conseguimento del titolo abilitativo nello Stato membro d'origine, il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è tenuto a disporre la cancellazione della suddetta iscrizione, conformemente all'art. 7, comma 5, della Direttiva 98/5/CE, secondo cui "la revoca temporanea o definitiva dell'abilitazione all'esercizio della professione disposta dall'autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l'avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante".

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16252 del 08/06/2023 (Rv. 668074 - 01)