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Competenza civile - connessione di cause - riconvenzionali – Cass. n. 3585/2005

Domanda principale rimessa alla cognizione del tribunale in composizione monocratica e domanda riconvenzionale rimessa a quella del tribunale in composizione collegiale - Eccezione di continenza formulata rispetto alla domanda riconvenzionale - Spettanza al collegio, ex art. 281 - Nonies cod. proc. civ., del potere di decidere entrambe le domande ovvero di disporne la separazione - Configurabilità - Provvedimento del giudice istruttore contenente una pronuncia sulla domanda di connessione o di continenza e il rinvio per il prosieguo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Allorquando innanzi al medesimo giudice penda una controversia nella quale sono state proposte due domande, l'una devoluta alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale (nella specie, domanda di nullità di brevetto, proposta in via riconvenzionale e in relazione alla quale era stata dedotta la continenza rispetto ad altra causa pendente avanti ad altro giudice) e l'altra alla cognizione del tribunale in composizione monocratica (nella specie, domanda di risarcimento danni da concorrenza sleale), poiché, ai sensi dell'art. 281-nonies cod. proc. civ., spetta al collegio, una volta che il giudice istruttore abbia provveduto sulla domanda di connessione o di continenza, decidere entrambe le domande ovvero disporne la separazione ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., mentre il giudice istruttore è privo di "potestas iudicandi" per dare un provvedimento decisorio in materia di competenza, il provvedimento con il quale il giudice istruttore, rilevata la infondatezza della eccezione di continenza, rinvii la causa in prosieguo, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., è privo del carattere di decisorietà, trattandosi di provvedimento ordinatorio, ancorché suscettibile di essere modificato dal collegio, e nei suoi confronti non è quindi esperibile il regolamento di competenza.

Sez. 1, Ordinanza n. 3585 del 22/02/2005

 

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Corte

Cassazione

3585

2005