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Competenza civile - regolamento di competenza - in genere – Cass. n. 17019/2011

Invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato - Domande giudiziali - Proponibilità - Condizioni - Decisione del giudice di merito affermativa o negativa della competenza arbitrale - Regolamento di competenza - Potere di statuizione della Corte di cassazione - Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 819-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., così come novellato dall'art. 22 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in pendenza del procedimento arbitrale non possono proporsi all'autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, dovendosi ritenere, per converso, che possa essere proposta una domanda giudiziale intesa ad ottenere la declaratoria della invalidità o dell'inefficacia della convenzione, quando non sia stata introdotta una controversia davanti agli arbitri sulla base della convenzione stessa. L'invalidità o l'inefficacia della convenzione d'arbitrato può essere invocata davanti all'autorità giudiziaria con autonoma domanda di accertamento, o unitamente alla domanda relativa al rapporto cui la clausola compromissoria troverebbe applicazione, ovvero, ancora, in via di controeccezione proposta dalla parte attrice, allorché la parte convenuta abbia eccepito l'esistenza della clausola compromissoria invocando la competenza arbitrale. Ove avverso la decisione del giudice di merito, affermativa o negativa della competenza arbitrale, venga proposto regolamento di competenza, detto giudizio compete alla Corte di cassazione, nell'ambito dei poteri di statuizione sulla competenza.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17019 del 04/08/2011

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