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Contratti in genere - scioglimento del contratto Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 27152 del 22/09/2023 (Rv. 668984 - 01)

Risoluzione del contratto - per eccessiva onerosità' - contratto con prestazioni corrispettive - Eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. - Requisiti - Straordinarietà ed imprevedibilità - Caratteri - Fattispecie.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto, richiede l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, con riguardo ad un contratto di fornitura di mais stipulato il 7 agosto 2008, aveva escluso che il calo repentino del prezzo del prodotto in misura del 40% tra il mese di luglio e quello di agosto dello stesso anno potesse considerarsi evento straordinario ed imprevedibile, sul rilievo che l'acquirente, stabilmente operante nel settore, fosse già a conoscenza, nel periodo di riferimento, della tendenza al ribasso dei prezzi di mercato).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 27152 del 22/09/2023 (Rv. 668984 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1467