Skip to main content

Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15846 del 06/06/2023 (Rv. 667811 - 01)

Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Condizioni - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità - Onere del deducente di indicare il momento processuale di avvenuta acquisizione nel giudizio di merito - Sussistenza - Produzione della sentenza in sede di legittimità - Esclusione.

Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15846 del 06/06/2023 (Rv. 667811 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_124