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Enti pubblici - locali Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24615 del 14/08/2023 (Rv. 668615 - 01)

Liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive - Accollo contributivo ex art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Integrale sospensione dell'attività libero-professionale - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, per l'amministrazione locale, di versare la contribuzione in relazione ai liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, ex art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, non è necessaria l'integrale sospensione dell’attività libero professionale, dovendosi ritenere che il riferimento, contenuto nel citato comma, "allo stesso titolo previsto dal comma 1", quale presupposto del versamento, valga solo ad individuare la natura di quest'ultimo (e cioè per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), e non anche a richiamare la condizione, sempre prevista dal predetto comma 1, dell'"l'aspettativa non retribuita" per tutto il periodo del mandato, potendo la condizione in questione riguardare esclusivamente i "lavoratori dipendenti"; tale interpretazione, inoltre, risponde alla "ratio" della disciplina, volta ad attuare il principio di cui all'art. 51, comma 3, Cost. di sostegno dell'ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24615 del 14/08/2023 (Rv. 668615 - 01)