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giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1136 del 21/01/2014

Domanda risarcitoria nei confronti di Stato straniero - Attività "iure imperii" lesive di valori fondamentali della persona e crimini contro l'umanità - Immunità dalla giurisdizione civile - Sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 2 febbraio 2012 - Attuazione con legge n. 5 del 2013 Declaratoria di difetto di giurisdizione nei giudizi pendenti, pur dopo precedente statuizione della Cassazione con rinvio al giudice di merito - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1136 del 21/01/2014

In tema di azione risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania, l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 5, emanata per determinare le modalità di attuazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 2 febbraio 2012 che, ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti "jure imperii" da uno Stato, nel prevedere la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, in qualunque stato e grado del processo (e pur dopo una precedente statuizione della cassazione, con rinvio al giudice di merito), costituisce norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11, secondo periodo, Cost.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1136 del 21/01/2014